La replica della cooperativa sociale alla nota della Fp Cgil
La Koinè paga ad ogni lavoratore le ore di prestazione effettivamente svolte. Quando è in ferie o in malattia o in maternità gli è dovuta e gli viene corrisposta la stessa retribuzione che percepisce quando è al lavoro. In ragione della flessibilità della organizzazione del lavoro e delle prestazioni necessaria al miglioramento dei servizi resi all’utenza, in carenza di un orario rigido, è necessario calcolare la media delle ore effettivamente lavorate. Questa necessità non sussiste per i lavoratori con effettivo orario full time e per i part time. Da ultimo, è utile ricordare che la committenza pubblica corrisponde a Koinè, per i servizi che ha in gestione, anche in questo caso le ore effettivamente lavorate.
La Fp Cgil vorrebbe applicare alla cooperazione sociale un sistema che, in Italia, vale solo nel pubblico impiego, con modelli organizzativi rigidi e prestazioni professionali predeterminate. Ma ciò in alcune attività, come quelle delle Rsa, non è fattibile, perché i carichi di lavoro sono particolarmente stressanti oppure perché variano i bisogni e deve quindi variare l’organizzazione per soddisfarli. Non dimentichiamoci che parliamo di servizi alla persona, modulati sui bisogni di persone spesso fragili se non molto fragili.
Quindi, contrariamente a quanto affermato dalla Fp Cgil, la Koinè ha sempre rispettato (prova è che in quasi trent’anni di storia non abbiamo avuto contenziosi di sorta né con singoli lavoratori né con le OSL ) e rispetta il contratto, anzi, assicura ai soci trattamenti migliorativi ( incentivi di produttività, copertura malattia e conservazione del posto ) coniugando ciò con la sostenibilità dei servizi per la committenza pubblica e gli utenti.
Quanto al presunto mancato rispetto dell’inquadramento contrattuale, Koinè ritiene di aver sempre impegnato i lavoratori nella mansione contrattuale prevista e nel rispetto delle indicazioni dei Committenti Pubblici.
In un caso specifico (1 / 740) il Giudice ha ritenuto di accogliere l’istanza del dipendente per il riconoscimento della qualifica superiore sul presupposto del possesso formale della qualifica ma (la FP Cgil ha dimenticato di dirlo) ha respinto le richieste dello stesso relative all’orario di lavoro.
Abbiamo preso atto della sentenza, ritenendo che non vi fosse motivo di attribuire ad una controversia individuale un significato maggiore di quello che ha e assumendo – nel contempo – la positività del giudizio del giudice sulla questione principale oggetto di ricorso da parte del lavoratore e di FP Cgil.
Ribadendo che il rispetto del lavoro e della dignità dei lavoratori è, dal 1994, elemento fondante della storia e dell’azione Koinè, segnaliamo che Koinè ha già posto in essere le opportune azioni organizzative volte ad approntare “turni Oss“ in tutte le RSA che hanno moduli specialistici.
Ci dispiace che la Fp Cgil non la pensi in questo modo e che, negli anni passati, situazioni di ben altro livello e gravità, ora oggetto di azione giudiziaria, non abbiano ricevuto adeguata attenzione.
Detto delle perplessità e dello sconcerto generati da una presa di posizione che ci è parsa quanto meno poco meditata, confermiamo comunque a tutti i sindacati ed alla Fp Cgil la piena disponibilità ad affrontare, in ogni momento e in ogni sede, i problemi che vorranno essere posti nell’interesse dei lavoratori e delle persone che utilizzano i servizi purchè ciò abbia luogo nel rispetto della verità e del reciproco rispetto.